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Alimenti di origine animale: le informazioni per la rintracciabilità

La Commissione europea ha varato il regolamento di esecuzione (UE) N. 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità già fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale: quest’ultimo, infatti, stabiliva i principi generali in materia di rintracciabilità degli alimenti e, in particolare, disponeva la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; stabiliva, inoltre, che gli operatori del settore alimentare avrebbero dovuto essere in grado di individuare chi avesse fornito loro un alimento così come di individuare le imprese alle quali avrebbero fornito i propri prodotti, mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

"La rintracciabilità è necessaria per garantire la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori. In particolare, è necessario applicare la rintracciabilità agli alimenti di origine animale per contribuire ad escludere dal mercato gli alimenti non sicuri e per tutelare i consumatori" (regolamento di esecuzione (UE) N. 931/2011 paragrafo (2)).

Il nuovo regolamento (UE) N. 931/2011 - pubblicato in GUCE il 19 settembre 2011 e in vigore dal 1 luglio 2012 in tutti gli Stati membri - stabilisce, quindi, le disposizioni per l'applicazione dei requisiti di rintracciabilità per gli operatori del settore alimentare riguardo agli alimenti di origine animale.

Si applica agli alimenti definiti prodotti trasformati e non trasformati nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, e non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

I requisiti fissati dal regolamento (UE) n° 931/2011

In particolare, per gli alimenti di origine animale, gli operatori del settore alimentare sono chiamati a garantire l’archiviazione dei dati ricevuti dal fornitore e di quelli forniti ai clienti. Inoltre gli operatori sono tenuti a mettere a disposizione dell'autorità competente – se lo richiede – le seguenti informazioni:

  1. Descrizione dettagliata degli alimenti;
  2. Il volume o la quantità degli alimenti;
  3. Il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
  4. Il nome e l’indirizzo del mittente (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
  5. Il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
  6. Il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
  7. Riferimento al lotto, o partita, se necessario;
  8. La data di spedizione.

Il gruppo di lavoro GS1 Italy | Indicod-Ecr

A tutti questi requisiti è possibile rispondere con gli standard GS1. Per fare questo e per minimizzare le eventuali inefficienze e i costi per la filiera che possano derivare dai processi di tracciabilità e di rintracciabilità, GS1 Italy | Indicod-Ecr ha coinvolto le aziende del largo consumo che processano alimenti di origine animale in un gruppo di lavoro ad hoc.

La sua attività si concentrerà su due filoni tematici:

Al termine, condividerà un documento approvato dal tavolo di lavoro per la filiera relativo alla trasmissione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità espresse dal Regolamento (UE) n° 931/2011.

Per informazioni: giada.necci@indicod-ecr.it, T. 02 777212315