Francesco Fracassi: Buongiorno Tommaso. Benvenuto.
Tommaso Alabardi: Grazie.
D: Oggi parliamo di certificazioni Dop e Igp e partirei dalle basi: come si ottengono queste certificazioni e che differenza c'è tra l'una e l'altra?
R: Le indicazioni geografiche (che sono particolarmente rilevanti per il commercio in Italia, ndr) fanno parte del quadro normativo dell'Unione europea. Le finalità principali sono tre. La principale è quella di riconoscere la specificità di un prodotto, il legame che questo prodotto ha con un determinato metodo di produzione o un determinato territorio. C’è poi quella di tutelare il prodotto, di proteggerlo da ogni possibile tentativo di imitazione. La terza invece c’entra con la riconoscibilità verso il consumatore. Ottenere un’indicazione geografica, per un produttore, significa dimostrare di lavorare seguendo uno specifico disciplinare di produzione, perché le regole da seguire sono molto precise. L’indicazione geografica insomma certifica che il prodotto è di qualità e ha determinate caratteristiche: chiaramente per il produttore questo rappresenta un vantaggio competitivo rilevante.
La differenza tra Dop (Denominazione di origine protetta, ndr) e Igp (Indicazione geografica protetta, ndr), in parole semplici, è questa: per ottenere una certificazione Dop tutte le fasi di produzione devono essere collocate in una specifica area geografica, mentre per accedere a un riconoscimento Igp è sufficiente che una o più fasi della produzione - ma non necessariamente tutte - siano sviluppate in un territorio circoscritto.
C’è un tema strettamente legato alla produzione, quindi, ma ce n’è anche uno legato alle materie prime: in un prodotto Dop le materie prime nel loro complesso devono arrivare da una certa zona. Per un prodotto Igp le regole sono meno stringenti.
Parliamo in entrambi i casi di sistemi di protezione di proprietà intellettuali. L’Unione europea, che li ha istituiti, di recente li ha riformati con il regolamento (UE) 2024/1143.
D: Qual è lo scopo del regolamento? Quali sono i prodotti coinvolti e quali le tempistiche di attuazione?
R: L’obiettivo, a livello macro, è dare maggiore protezione ai prodotti a indicazione geografica e armonizzare il quadro giuridico esistente che era piuttosto frammentato.
All’interno di questo processo di revisione, quello che coinvolge più direttamente il nostro mondo è l’articolo 37, paragrafo 5, che riguarda l'etichettatura dei prodotti Dop e Igp. Quell’articolo, infatti, aveva sollevato alcuni dubbi interpretativi ed è stato per questo oggetto di una circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Il MASAF, quindi, ha chiarito cosa dovranno fare gli operatori per adeguarsi alle nuove regole.
La novità è che le etichette dei prodotti agricoli - o agroalimentari, cioè derivanti da coltivazione o allevamento - che hanno un'indicazione geografica dovranno riportare il nome del produttore nello stesso campo visivo in cui appare l’indicazione geografica: la circolare specifica che il nome del produttore dovrà essere visibile “da un unico angolo visuale”.
Fino a oggi non era così: il nome del produttore - cioè dell’operatore che di fatto trasforma il prodotto nel suo aspetto finale - poteva apparire anche sul retro dell'etichetta. In futuro insomma si va verso un modello in cui il nome del produttore diventerà un elemento centrale e facilmente accessibile: l'obiettivo ultimo del legislatore europeo e nazionale è quello di garantire al consumatore maggiore trasparenza. Sovente, infatti, il singolo produttore non produce solo per poi vendere con il proprio marchio, ma permette di commercializzare i propri prodotti anche a marchi terzi o a marchi della distribuzione: il legislatore vuole che noi, quando acquistiamo, siamo consapevoli di questa pratica. È un’operazione di empowerment del consumatore.
Questa novità si applica a tutti i prodotti agricoli preimballati ed entrerà in vigore il 14 maggio del 2026. Come accade sempre, tutti i prodotti già immessi sul mercato o già etichettati prima di questa data potranno essere venduti fino all'esaurimento delle scorte. Non solo: il MASAF ha precisato che i produttori possono smaltire eventuali etichette già acquistate entro il 14 agosto 2026.
Quindi, in definitiva, la data ultima a partire dalla quale i prodotti non potranno essere più etichettati e stampati secondo le vecchie regole è il prossimo 14 agosto.
D: In che modo l’ecosistema di GS1 Italy potrà essere d'aiuto alle aziende nel recepimento di queste nuove regole normative?
R: In questo passaggio, che riguarda espressamente l’etichettatura, il nostro supporto riguarda il servizio Immagino di GS1 Italy Servizi, che garantisce la creazione del gemello digitale dei prodotti che troviamo sugli scaffali.
Dal momento che la normativa europea prevede che tutto ciò che c’è scritto su un’etichetta fisica debba essere riportato in modo identico anche in formato digitale, l’intervento normativo sulle indicazioni geografiche ha un impatto anche a livello di aggiornamento e diffusione delle immagini digitalizzate. Il servizio Immagino è a disposizione delle aziende per aggiornare le informazioni delle schede di prodotto digitali e renderle così compliant ai requisiti di legge nei tempi stabiliti.
Francesco Fracassi: Grazie mille Tommaso.
Tommaso Alabardi: Grazie a te, e a presto.