Francesco Fracassi: Buongiorno Tommaso, grazie per questo spazio di approfondimento.
Tommaso Alabardi: Buongiorno a te, è un piacere essere qui.
D: Oggi parliamo di direttive breakfast e togliamoci subito una curiosità: perché al plurale? Ce n’è più di una?
R: No, in realtà la direttiva è una sola. La direttiva (UE) 2024/1438 - che viene chiamata breakfast” perché riguarda alimenti che vengono comunemente consumati a colazione - va però ad aggiornare quattro diverse direttive già in vigore dal 2001. Da qui la prassi, tra gli addetti ai lavori, di usare comunemente il plurale. I prodotti coinvolti sono il miele, i succhi di frutta, le marmellate, le confetture, il latte condensato e il latte disidratato. Venticinque anni fa la Commissione europea aveva previsto un quadro regolatorio specifico per ciascuno di questi prodotti: oggi questo quadro viene perfezionato, armonizzato e aggiornato con provvedimento unico.
La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 maggio del 2024: da quel momento si è attivato il meccanismo legislativo necessario al suo recepimento da parte dei paesi membri (al contrario di un regolamento UE, che è immediatamente efficace, una direttiva europea richiede che lo Stato membro adotti uno specifico atto legislativo che la incardini nel proprio ordinamento nazionale ai fini della piena applicazione, ndr).
D: A che punto è il recepimento in Italia? Quando entreranno in vigore le indicazioni imposte dalle direttive?
R: L'Italia ha già recepito le direttive breakfast con il decreto legislativo numero 207 del 30 dicembre 2025, pubblicato poi sulla nostra Gazzetta ufficiale il 6 gennaio del 2026. Il decreto legislativo è quindi già in vigore, ma le norme che contiene si applicheranno a partire dal 14 giugno 2026.
Questo significa che i prodotti confezionati entro il 13 giugno potranno continuare a essere commercializzati secondo le precedenti regole e fino all'esaurimento delle scorte. Tutta la produzione successiva al 14 giugno, invece, dovrà seguire i nuovi requisiti.
D: I nuovi requisiti, dunque: quali sono? Quali sono gli ambiti e i confini delle direttive breakfast? A chi si applicano e che obblighi comportano?
R: Il target del provvedimento sono le aziende produttrici degli alimenti che abbiamo citato sopra. L'obiettivo che si è posto il legislatore europeo è essenzialmente duplice: da una parte promuovere e sostenere un'alimentazione più sana e più sostenibile - quindi, in sostanza, con un minor contenuto di zuccheri - e dall’altra garantire al consumatore informazioni più complete e trasparenti. Quindi, di conseguenza, le aziende coinvolte saranno impattate sotto due aspetti: quello della produzione - che va modificata se bisogna ridurre il contenuto di zucchero in un prodotto - e quello dell'etichettatura, perché le diciture sulle etichette dovranno seguire delle nuove regole. Per fare una rapida panoramica, categoria per categoria:
- Per quanto riguarda il miele - com’è immaginabile, essendo nei fatti un prodotto a ingrediente unico - le modifiche riguardano esclusivamente l'etichettatura. La nuova normativa impone, tra le altre cose, che le aziende produttrici di miele riportino in ordine decrescente nel campo visivo principale (cioè frontalmente, ben leggibili in etichetta, ndr) tutti i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto. L’ordine in cui i paesi saranno citati, insomma, non sarà più casuale, o suggerito da dinamiche di marketing, ma sarà guidato dalla percentuale di miele che quel paese porta al prodotto finito. In questo modo, un consumatore sarà in grado di confrontare immediatamente due confezioni di miele differenti e valutare con maggiore consapevolezza dove orientare il proprio acquisto.
- Per quanto riguarda i succhi di frutta, invece, la questione è sia di produzione che di etichettatura. La commissione UE in questo caso ha introdotto tre nuove tipologie di prodotto a seconda della quantità di zucchera che contiene: succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri. Queste diciture, poi, devono ovviamente essere riportate anche in etichetta. Dato che i succhi di frutta contengono già gli zuccheri naturali della frutta, il produttore potrà poi indicare - come già avviene - se i suoi prodotti non contengono zuccheri aggiunti.
- Per quanto riguarda marmellate e confetture, è la quantità di frutta a cambiare e a fare la differenza. Di base, una confettura dovrà contenere almeno 450 grammi di frutta per ogni chilo di prodotto: oggi ne bastano 350. Una confettura “extra”, invece, dovrà averne almeno 500: prima erano 450. Anche nel caso delle confetture, l’indicazione della quantità di frutta utilizzata dovrà essere riportata obbligatoriamente in etichetta nel campo visivo del nome del prodotto.
- Per quanto riguarda il latte - sia condensato che disidratato - la questione è meno impattante: la direttiva impone semplicemente di etichettare questi prodotti allineandosi alle indicazioni obbligatorie fornite nel regolamento UE 1169 del 2011. Si tratta di una richiesta di adeguamento per questi prodotti specifici alla più ampia normativa sull’etichettatura del cibo, che è poi quella che ha ispirato GS1 Italy Servizi nello sviluppo della soluzione Immagino.
D: Il gancio a Immagino ci è congeniale per introdurre GS1 nel nostro ragionamento. In che modo e con quali standard e strumenti, GS1 Italy potrà aiutare le aziende italiane ad adeguarsi alle richieste della direttive “breakfast”?
R: Partiamo da un presupposto: generalmente, quando ci sono di mezzo modifiche normative, l’ecosistema GS1 può supportare le filiere coinvolte.
In questo caso, poiché parliamo soprattutto di etichettatura dei prodotti, la risposta è essenzialmente la soluzione Immagino di GS1 Italy Servizi. Le novità introdotte dalla direttiva breakfast imporranno alle aziende di modificare le etichette e quindi, parallelamente, di intervenire anche sul corrispettivo gemello digitale.
Non c’è in gioco solo Immagino, però: anche dal punto di vista degli standard GS1 può fornire un supporto alle aziende, e in particolare a quelle aziende che utilizzano il GS1 GDSN, lo standard che serve ad allineare le informazioni anagrafiche di prodotto.
Nel caso del miele, per esempio, il gruppo di lavoro europeo ha individuato uno specifico attributo (per i tecnici, “provenanceStatement - BMS ID 1327”, ndr) per indicare i paesi di origine e le rispettive percentuali, così come richiede la direttiva. Nei casi in cui invece l'origine del miele di uno stesso produttore vari a seconda del lotto, il GS1 GDSN rimanda alle informazioni riportate in etichetta, sempre attraverso una modalità condivisa a livello europeo.
In ogni caso, le informazioni che transitano dal fornitore al distributore lo fanno attraverso il GS1 GDSN grazie a modalità condivise internazionalmente, e tramite il GS1 GDSN arrivano a tutti e a tutti nello stesso modo.
D: Un'ultima domanda estemporanea ma necessaria: che differenza c'è tra una marmellata e una confettura?
R: Se ci atteniamo alle disposizioni di legge, la marmellata è soltanto di agrumi. Se parliamo di altri frutti, allora parliamo di confetture. Questa distinzione di base poi si allarga anche alla percentuale di frutta presente nel prodotto: alla marmellata, per definirsi tale, bastano 200 grammi di frutta per chilo. Per le confetture e ancora di più per le confetture “extra”, come abbiamo visto, serve una quantità di frutta maggiore.
Questa differenza ovviamente sfuma del tutto o quasi nel linguaggio comune. Proprio per l'utilizzo spesso intercambiabile dei due termini, la direttiva riconosceva all'Italia e a tutti gli stati membri la facoltà di autorizzare l’uso del termine “marmellata” quale denominazione alternativa a “confettura”. L'Italia non ha esercitato questa opzione. Quindi, insomma, anche quando facciamo colazione le parole sono importanti.
Francesco Fracassi: Grazie mille Tommaso.
Tommaso Alabardi: Grazie a te, a presto.
Vuoi saperne ancora di più? Guarda su YouTube l'episodio di Walk the Talk dedicato alle direttive breakfast!