Tra le varie azioni normative europee legate al Green Deal, cancellate o di cui è stata posticipata l'entrata in vigore, sembra procedere il cammino della direttiva UE 2024/825, nota come “Empowering Consumers”, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde: l’entrata in vigore è fissata il 27 settembre 2026. Il 5 novembre scorso il Consiglio dei Ministri l’ha recepita con lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 345) che è stato trasmesso alle Camere il 12 dello stesso mese per l’espressione del parere delle Commissioni competenti, ben prima del termine ultimo di recepimento, previsto per il 27 marzo 2026.
Per gli operatori economici, questo schema di decreto legislativo non è una semplice modifica burocratica, ma un profondo intervento sul Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) che ridefinisce le regole del gioco in materia di sostenibilità, durabilità e comunicazione commerciale.
Focus della direttiva UE, sostenibilità verificabile e lotta all’obsolescenza
La direttiva UE 2024/825 integra le direttive esistenti in materia di pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e diritti dei consumatori (2011/83/UE). Il suo obiettivo centrale è duplice: garantire il corretto funzionamento del mercato interno e innalzare il livello di protezione dei consumatori, consentendo loro di compiere scelte di consumo realmente sostenibili.
Il provvedimento si pone come argine contro due fenomeni critici per il mercato:
- Greenwashing e comunicazione ingannnevole: contrasto alle asserzioni ambientali ingannevoli (come i green claim generici, vaghi o non supportati da dati verificabili, che possono indurre il consumatore a ritenere un prodotto, un servizio o un’azienda più sostenibile di quanto non sia realmente, ndr) e alle informazioni fuorvianti su marchi o etichette di sostenibilità non trasparenti.
- Obsolescenza precoce: lotta alle pratiche commerciali sleali associate alla ridotta durabilità dei beni, spingendo verso la riparabilità e la circolarità.
Cosa prevede lo schema di decreto di recepimento (Atto del Governo 345)
Lo schema di decreto introduce nuovi articoli che vanno a integrarsi o a modificare quelli esistenti del Codice del consumo per adeguarlo alla normativa unionale. I punti più rilevanti per le aziende riguardano la modifica degli articoli 21-23 del Codice del consumo relativi alle pratiche ingannevoli e degli articoli 48 e 49 sugli obblighi di trasparenza verso i consumatori nei contratti d’acquisto di un bene andando a rafforzare le tutele.
Azioni ingannevoli (Art. 21)
Viene ampliato l'elenco degli elementi che possono trarre in inganno il consumatore medio, includendo esplicitamente: le caratteristiche ambientali o sociali del prodotto e gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità.
Inoltre, vengono introdotte come nuove fattispecie di azioni ingannevoli la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni future senza includere impegni chiari, oggettivi e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato, che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente e le cui conclusioni siano messe a disposizione dei consumatori, e la pubblicizzazione, come vantaggi per i consumatori, di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.
Omissioni ingannevoli (Art. 22)
Per contrastare l'ingannevolezza dei servizi di comparazione, viene introdotto un nuovo comma che qualifica come omissione ingannevole il fatto che un professionista che offre un servizio di raffronto tra prodotti basato su caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità, ometta informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni.
La "blacklist" si allunga (Art. 23)
Il decreto amplia notevolmente la "lista nera" di pratiche commerciali che saranno considerate ingannevoli in ogni caso e, quindi, vietate. L'obiettivo è quello di eliminare il greenwashing e contrastare l'obsolescenza programmata.
- Sono ora vietate le dichiarazioni ambientali generiche o vaghe (come "eco-friendly" o "sostenibile") se il professionista non può dimostrare una riconosciuta eccellenza ambientale pertinente.
- Allo stesso modo, non si potrà dichiarare un impatto ambientale neutro, ridotto o positivo se questo si basa solo sulla compensazione delle emissioni di gas serra. Anche l'uso di marchi di sostenibilità che non siano basati su un sistema di certificazione o stabiliti da autorità pubbliche è vietato.
- È inoltre ingannevole vendere un bene con una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità (l'obsolescenza programmata) senza informare il consumatore.
- Similmente, si combatte la disinformazione sulla riparabilità (non si può dire che un bene è riparabile se non lo è) o l'indurre il cliente a sostituire i materiali di consumo (come le cartucce) prima del necessario per motivi tecnici.
- Infine, viene sanzionato il comportamento di non informare il consumatore che un aggiornamento software peggiorerà il funzionamento del bene, oppure il presentare come "necessario" un aggiornamento che si limita semplicemente a migliorare alcune funzionalità.
Obblighi di trasparenza rinforzati (Artt. 48 e 49)
Le modifiche agli articoli 48 e 49 del Codice del Consumo (che riguardano gli acquisti fatti di persona e quelli a distanza) rendono gli obblighi di informazione per gli operatori economici molto più stringenti prima che il contratto venga concluso.
In sintesi, viene introdotto l'obbligo di rendere immediatamente visibili e chiari alcuni aspetti fondamentali del prodotto, come il promemoria della garanzia legale e di un’eventuale garanzia di durabilità aggiuntiva entrambe da comunicare in modo visibile attraverso, rispettivamente l’Avviso armonizzato e l’Etichetta armonizzata.
Gli obblighi di trasparenza si estendono anche alla vita utile del prodotto: è necessario comunicare al consumatore il periodo minimo per il quale saranno forniti gli aggiornamenti software e fornire dati sulla riparabilità, includendo l'eventuale indice di riparabilità o, in alternativa, informazioni chiare sulla disponibilità e costo stimato dei pezzi di ricambio.
Per i contratti online o fuori sede (Art. 49), va comunicata anche la disponibilità di opzioni di consegna più rispettose dell'ambiente.