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Nuovo termine per l’esercizio della detrazione Iva

Il D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, ha introdotto rilevanti novità che avranno un notevole effetto sulle aziende, quali quelle associate, che operano nel settore della distribuzione e della produzione. Ne parliamo con Stefano Cesati*

Quali sono le principali novità della nuova normativa?

L’art. 2 del D.L. 50/2017 ha previsto una riduzione dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione (articolo 19 DPR 633/1972) e ha modificato le tempistiche di registrazione ai fini Iva delle fatture di acquisto (articolo 25 DPR 633/1972).

Le nuove disposizioni prevedono che il diritto alla detrazione sorga nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e debba essere esercitato al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più nel maggior termine previgente di due anni da quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

Inoltre, viene previsto che il contribuente debba annotare le fatture passive e le bollette doganali al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Di fatto, viene introdotto, ai fini Iva, una sorta di principio di competenza legato al momento di esigibilità, con la conseguenza che l’Iva relativa alle operazioni effettuate nell’anno 2017, sarà detraibile solamente nell’anno 2017, ma a patto di aver ricevuto e registrato la relativa fattura entro la data di presentazione della Dichiarazione Iva annuale, il cui ultimo termine è previsto, per l’anno 2017, al 30 aprile 2018.

Quali effetti ci saranno per le imprese?

Le nuove norme hanno un grande impatto sull’operatività delle imprese e non solo in ambito strettamente amministrativo. Pensiamo in particolare alle fatture a cavallo d’anno, cioè ricevute nei primi mesi del 2018, per le operazioni effettuate ai fini Iva nell’anno 2017. Le imprese, se non vogliono correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione dovranno velocizzare le procedure di ricezione e registrazione delle fatture. Inoltre le particolari modalità di esercizio del diritto alla detrazione, che per le fatture a cavallo d’anno deve avvenire in dichiarazione annuale, comporterà da un lato l’impossibilità di detrarre l’Iva nel mese di ricezione e registrazione della fattura e dall’altro la necessità di adeguare i propri sistemi informativi che oggi non sono settati per gestire questa particolarità.

Come si è mossa GS1 Italy per aiutare le imprese associate ad affrontare i cambiamenti?

Prima di tutto mi lasci dire che ancora oggi, nonostante le norme siano in vigore da aprile 2017, mancano le istruzioni ministeriali che dovrebbero chiarire i molti punti dubbi della nuova normativa. In tale contesto di sostanziale assenza di indicazioni ufficiali, GS1 Italy ha costituito un gruppo di lavoro formato da 24 aziende dei due comparti, distributivo e produttivo, coadiuvate da esperti di diritto tributario. Il lavoro di gruppo è stato determinante per individuare il maggior numero di casistiche impattate dalla norma, cercando poi di individuare soluzioni che, rispettose della normativa vigente, fossero anche razionali e coerenti con le prassi di settore a vantaggio di tutte le oltre 35.000 aziende associate.

A conclusione dei lavori che sono durati circa un mese e mezzo con svariati incontri, è stato redatto un  documento che contiene le riflessioni del gruppo di lavoro e costituisce un utile vademecum per inquadrare le nuove disposizioni, circoscrivere le aree di attenzione e fornire soluzioni pratiche; siamo abituati ai cambiamenti e ci impegneremo a tenere aggiornate le considerazioni fin qui svolte, man mano che verranno emanate le istruzioni ufficiali che speriamo non si facciano attendere oltre. 

Quali sono le aree sulle quali le aziende dovrebbero concentrare la propria attenzione?

Guardi, il diritto alla detrazione Iva è un aspetto vitale per le imprese: l’Iva è per sua natura una imposta sostanzialmente neutrale e la fattura rappresenta il titolo di credito da far valere verso l’Erario, proprio per rendere effettiva la neutralità. Modificare, in senso restrittivo le norme in questo ambito significa coinvolgere moltissime funzioni aziendali; Le faccio qualche esempio:

  • Posticipare la detrazione per le fatture a cavallo d’anno, dal mese di ricevimento al mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, significa modificare il fabbisogno di cassa dei primi mesi dell’anno. Di fatto, aumenta il fabbisogno finanziario perché è ora necessario finanziare i crediti Iva relativi alle fatture a cavallo d’anno che non possono essere utilizzati immediatamente, ma che si riverseranno dopo la presentazione della dichiarazione; tra l’altro, questo effetto è solo apparentemente neutrale, perché non è detto che nel mese immediatamente successivo alla presentazione della dichiarazione le aziende siano in grado di utilizzare tutto il credito maturato, con conseguente recupero dello stesso nei mesi ancora successivi!
  • Oggi i sistemi informatici hanno come regola di contabilizzare nel mese di registrazione il credito Iva delle fatture ricevute e sono generalmente molto rigidi su questa regola proprio per esigenze di certezza ed evitare errori. Con le nuove norme le fatture a cavallo d’anno dovranno essere registrate nel mese di ricevimento, ma non potranno confluire nella relativa liquidazione Iva del mese di registrazione; questo comporta una modifica informatica rilevante. Inoltre, le fatture interessate dal nuovo regime (quelle a cavallo d’anno) dovranno essere tempestivamente individuate per poter essere registrate con le nuove regole: questo comporta la necessità di formare il personale amministrativo per evitare errori, ma non sempre è agevole: pensi per esempio alle società di piccole dimensioni dove il reparto amministrativo è solitamente impegnato anche su compiti diversi, oppure le società di grandi dimensioni che utilizzano share service center, magari all’estero, l’errore è dietro l’angolo!
  • Avendo meno tempo per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che le fatture interessate dal nuovo regime pervengano in contabilità molto rapidamente; uno dei temi emersi in sede di tavolo di lavoro è che spesso il processo di approvazione delle fatture di acquisto da parte del competente centro di costo è molto lungo. Oggi le aziende devono sapere che senza una adeguata formazione delle diverse funzioni aziendali si rischia concretamente di trasformare un credito Iva in un costo! Per questo in calce al documento abbiamo predisposto una presentazione che può essere utilizzata proprio per sensibilizzare in maniera sintetica le diverse funzioni aziendali.

Da quanto capisco i problemi nascono solo per le fatture a cavallo d’anno, ma sono davvero così rilevanti?

Assolutamente sì e soprattutto per le aziende che operano nel settore dei beni di largo consumo.

Prima di tutto pensiamo che le nuove norme si applicheranno a tutte le fatture che hanno data 2017, ma arriveranno all’azienda cessionaria nel 2018: sono tantissimi documenti sia relativi sia a cessioni di merci in fatturazione differita sia agli acquisti di servizi che solitamente sul fine anno sono particolarmente rilevanti, dovendo le società definire i compensi per le attività promozionali svolte o gli sconti di fine periodo; poi le nuove regole riguardano sia le note di credito sia, in linea di principio, gli acquisti intracomunitari, anche se con riferimento a tale ultimo aspetto ci potrebbe essere una interpretazione normativa, da noi assolutamente auspicata, che potrebbe escludere tali acquisti da quelli coinvolti dalla nuova normativa.

Quali sono le indicazioni operative che il gruppo di lavoro ha individuato?

Trattandosi di una normativa che rischia di limitare il diritto alla detrazione, il pericolo era che si creasse una situazione di contrapposizione tra fornitore e cliente; era dunque necessario individuare quei comportamenti che mettessero tutte le aziende nelle condizioni migliori. Devo dire che non è stato un compito semplice, ma il gruppo di lavoro ha saputo fare una sintesi delle istanze di comparto a vantaggio dell’intera filiera.

Prima di tutto è opportuno ridurre i tempi di messa a disposizione delle fatture alle proprie controparti, utilizzando e privilegiando gli strumenti di trasmissione elettronica delle fatture, ricordo che GS1 Italy è già impegnata attivamente su questo fronte dando accesso a questo servizio alle aziende che strutturalmente non avrebbero convenienza a svilupparlo in autonomia, o concentrando l’invio delle fatture presso precisi indirizzi (siano essi elettronici o fisici). Un altro importante consiglio riguarda l’opportunità che le fatture di servizi contengano tutte quelle informazioni che normalmente consentono un rapido riscontro, così da velocizzare i processi di approvazione, infine, ma questo avverrà nel lungo periodo, vi sarà l’esigenza di regolamentare molti aspetti operativi/amministrativi all’interno dei contratti che le aziende andranno a stipulare con le proprie controparti.

Come giudica, in definitiva, queste nuove norme?

L’intenzione del legislatore era di allineare i tempi nei quali l’Iva viene versata dal debitore e detratta dal creditore; l’intenzione è meritevole, tuttavia attraverso questo strumento non mi sembra, anche a detta di altre associazioni e del mondo professionale, che questo obiettivo sia stato pienamente colto; o meglio, il vantaggio che per l’Erario ne deriverà sarà stato conseguito a prezzo di una maggiore complessità dell’intero sistema e con il concreto rischio di maggiori costi a carico delle aziende.

*Partner dello studio di consulenza tributaria e legale Pirola, Pennuto, Zei & Associati e consulente del tavolo fiscale ECR